Tribunale di Firenze 28 maggio 2001: Domain name vietato se crea confusione con marchi di altre imprese

Il "domain name" svolge al contempo, oltre alla funzione specifica nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di internet, anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first come, first served" propria dell'ordinamento internet, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Commento

Viene sancito il contemperamento di due regole che possono condurre ad esiti contrapposti. Da un lato infatti la regola base "first come, first served" (prosaicamente: "chi primo arriva meglio alloggia") implicherebbe l'assegnazione ad un soggetto di un domain name in via esclusiva unicamente in base al criterio della priorità cronologica. Ciò allo scopo di eliminare i conflitti tra più richiedenti e di esonerare l'autorità di registrazione da responsabilità in relazione ad illeciti confusori. Questa regola deve comunque fare i conti con la normativa intesa a tutelare i segni distintivi, con particolare riferimento alla ditta ed al marchio. Ne discende l'inutilizzabilità di un certo domain name (pur quando richiesto in un tempo anteriore) ogniqualvolta l'utilizzo del medesimo possa corrispondere ad un segno distintivo di un altro soggetto idoneo a creare confusione.

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