Tribunale di Como, sentenza del 24 aprile 2007. Cancellazione dal registro delle imprese e scoperta di sopravvivenze o insorgenza di sopravvenienze.

Nel (solo) caso di scoperta di sopravvivenze (o d'insorgenza di sopravvenienze) attive la cancellazione della società non è avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La legge nel caso di cancellazione ex art. 2495 c.c. collega a tale istanza l'effetto costitutivo dell'estinzione della società in quanto presume che non vi siano sopravvivenze (o sopravvenienze) attive. L'estinzione della società presuppone che, ai sensi dell'art. 2492, comma I, c.c., sia stata compiuta la liquidazione: qualora si scopra l'insussistenza di tale presupposto sostanziale la cancellazione è stata effettuata non validamente e si deve ordinarne la cancellazione dal registro delle imprese.

Commento

Nel senso che la scoperta di ulteriori rapporti già facenti capo alla società, scoperta successiva alla cancellazione dal Registro delle imprese, possa condurre alla cancellazione della cancellazione cfr. anche Trib. Padova 13 agosto 2004. La conclusione vale per le attività. Per le passività la conclusione apparirebbe ardua: cfr. Cass. Civ., Sez.II 25192/2008.

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