Tribunale di Catania, sez. III, ordinanza del 28 febbario del 2008. Applicabilità dell'art. 1169 c.c..

In tema di azione di reintegrazione, l'art. 1169 c.c. non è applicabile al di fuori della fattispecie ivi prevista del trasferimento del possesso e non anche della detenzione. Ne discende che l'ordinanza interdittale - ottenuta contro lo spoliator originario - potrà essere eseguita anche verso il terzo che acquista la detenzione del bene (ad esempio, a seguito di un contratto di locazione), indipendentemente dalla conoscenza, da parte sua, dell'avvenuta lesione.

Commento

Il Tribunale di Catania elabora una tesi del tutto peculiare, affermando la possibilità di eseguire il provvedimento terminativo dell'azione di reintegrazione anche nei confronti del mero detentore, indipendentemente dallo stato soggettivo dello stesso.

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