Tribunale di Catania, sez. III, ordinanza del 28 febbario del 2008. Applicabilità dell'art. 1169 c.c..
In tema di azione di reintegrazione, l'art. 1169 c.c. non è applicabile al di fuori della fattispecie ivi prevista del trasferimento del possesso e non anche della detenzione. Ne discende che l'ordinanza interdittale - ottenuta contro lo spoliator originario - potrà essere eseguita anche verso il terzo che acquista la detenzione del bene (ad esempio, a seguito di un contratto di locazione), indipendentemente dalla conoscenza, da parte sua, dell'avvenuta lesione.