Tribunale di Bologna 19 giugno 2001: Confermata l'interpretazione che esclude una sanzione civilistica in caso di usurarietà sopravvenuta
Il meccanismo di sostituzione del tasso usurario con quello previsto dal c.d. tasso soglia di cui alle rilevazioni trimestrali previste dall'art.2 della legge 108/1996 si applica anche agli interessi moratori.
L'art.1 comma 1 l. 28 febbraio 2001, n.24 che ha convertito con modificazioni il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cod.pen. e dell'art.1815 comma 2 cod.civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, non contiene una disciplina transitoria e non impedisce l'applicazione del meccanismo di sostituzione legale dei tassi usurari con il tasso soglia ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, limitandosi a confermare l'interpretazione che esclude la possibilità di irrogare la sanzione civilistica della nullità in caso si usurarietà sopravvenuta.