Tribunale di Bologna 19 giugno 2001: Confermata l'interpretazione che esclude una sanzione civilistica in caso di usurarietà sopravvenuta

Il meccanismo di sostituzione del tasso usurario con quello previsto dal c.d. tasso soglia di cui alle rilevazioni trimestrali previste dall'art.2 della legge 108/1996 si applica anche agli interessi moratori.
L'art.1 comma 1 l. 28 febbraio 2001, n.24 che ha convertito con modificazioni il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cod.pen. e dell'art.1815 comma 2 cod.civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, non contiene una disciplina transitoria e non impedisce l'applicazione del meccanismo di sostituzione legale dei tassi usurari con il tasso soglia ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, limitandosi a confermare l'interpretazione che esclude la possibilità di irrogare la sanzione civilistica della nullità in caso si usurarietà sopravvenuta.

Commento

Il tema degli interessi usurari e delle stipulazioni antecedenti all'entrata in vigore della l.108/1996 si arricchisce di un nuovo spunto: secondo la Corte bolognese l'art.1 del d.l. 394/00 non impedirebbe l'applicazione della dinamica di sostituzione legale del tasso, secondo il meccanismo già evocato dalla S.C. con la sentenza 5286/2000. Il significato del predetto art. del d.l. 394/00 sarebbe quello di escludere la rilevanza civilistica, sotto il profilo della non debenza degli interessi, delle condotte aventi rilevanza penale e concretantisi nel perfezionamento del reato di usura.
E' necessario a tal riguardo precisare che, secondo un'interpretazione minoritaria, il contratto di mutuo in relazione al quale fossero stati pattuiti interessi usurari, venendo a costituire una fattispecie penalmente rilevante (art. 644 cod.pen.) indipendentemente dalla rilevanza civilistica del fenomeno, avrebbe comunque importato la grave conseguenza della nullità (virtuale) indotta dalla violazione di norma imperativa (tale per l'appunto quella penale che vieta e punisce l'usura).

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