Tribunale di Bologna, sez. II, n.1664/2005. La solidarietà attiva nel rapporto obbligatorio non si presume

La solidarietà non opera di regola dal lato attivo (ossia ex parte creditorum), dovendosi in tali casi, di volta in volta, avere riguardo alla legge o alla specifica pattuizione (preesistente alla richiesta di adempimento), non essendo sufficiente l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni da cui dovrà risultare. sia pure con formule non sacramentali.

Commento

Nel senso espresso dalla decisione di merito cfr. Cass. 4432/1977 e Cass. 9771/95.

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