Tribunale di Biella 26-29 marzo 2003. La pubblicazione di fotografie sul giornale deve rispettare la normativa sulla privacy.

La pubblicazione di una fotografia integra gli estremi del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/1996 ed è quindi sottoposta agli obblighi e ai limiti previsti dalla normativa, la cui violazione, precisa l'articolo 18 di detta legge, comporta un'automatica responsabilità ex articolo 2050 del Cc. Più precisamente, il trattamento a fini giornalistici deve rispettare i limiti connessi al diritto di cronaca, all'essenzialità della notizia e all'interesse pubblico. Inoltre, per quanto riguarda i fatti accaduti in pubblico, non ha rilevanza il carattere del luogo in cui i fatti si sono verificati, ma la volontà esplicita o implicita (per fatti concludenti) dell'interessato a renderli noti.

Commento

La pronunzia viene a porre un'importante precisazione relativamente ai dati personali il cui trattamento è sottoposto alla disciplina di cui alla legge 675/96, ogniqualvolta si eccedano i limiti all'esercizio del diritto di cronaca. Nei predetti dati è infatti da comprendere l'effige, l'immagine della persona, la cui diffusione dunque richiede il consenso del ritrattato ogniqualvolta non sia giustificata dalla sussistenza dei requisiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del dato.

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