Tribunale di Bari, sez. I, n. 2479/2006. Onere probatorio in caso di petitio hereditatis e in caso di rei vindicatio.

La petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso; da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.

Commento

La pronunzia è conforme al costante insegnamento della S.C. (cfr. Cass, Civ. Sez.II, 21768/06).

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