Trib.di Bologna, sez. I civile, sentenza 30 settembre 2003 Sulla validità di trust interno.

A meno che non abbia intenti abusivi o fraudolenti, il trust interno è valido, non contrasta con norme imperative e con principi di ordine pubblico e ha l' effetto di segregare i beni del trust rispetto al restante patrimonio del trustee.

Commento

Rilevante decisione della Corte di merito che, in esito ad una penetrante disamina relativa all'ammissibilità del trust interno nel nostro ordinamento, giunge ad enucleare una notevole serie di postulati:
a) il disconoscimento di cui all'art.13 della Convenzione dell'Aja del 1985 riguarda l'eventuale abusività della scelta del costituente, il quale abbia ad eludere, tramite la costituzione del trust, norme imperative inderogabili ovvero quando vengano raggiunti effetti in manifesto contrasto con l'ordine pubblico;
b) la Convenzione non pone, quale presupposto ai fini dell'applicabilità della stessa, la presenza di elementi di estraneità diversi rispetto all'indicazione della legge straniera alla quale fare riferimento ai fini della disciplina del trust;
c) l'elemento causale del trasferimento dei cespiti a titolo di trust deve essere rinvenuto proprio nel collegamento dell'atto traslativo con il negozio costitutivo del trust, che dunque non si configura come atto astratto.
A quest'ultimo proposito la Corte avrebbe ben potuto evocare il concetto di "causa esterna" come di quel motore dell'attribuzione in grado di giustificare un'attribuzione patrimoniale di per sè non autosufficiente (si pensi all'atto di dotazione rispetto al negozio di fondazione.

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