Trasformazione evolutiva: Irretroattività del disposto dell’art. 2500 ter cod.civ.: alla società di persone costituita prima della riforma del 2003 si applica la regola di cui all'art.2252 cod.civ.. (Tribunale di Varese, 26 agosto 2014)

In tema di applicabilità dell’art. 2500 ter c.c. a ipotesi di trasformazioni di società di persone costituite ante riforma e che non prevedano, nel loro statuto, specifiche indicazioni circa il quorum da adottare per le modifiche del contratto sociale deve ritenersi che il negozio istitutivo di una società di persone stipulato in data antecedente la riforma di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e che non contenga indicazioni espresse in ordine alla modifica dell’atto costitutivo debba considerarsi sic et simpliciter integrato dalla regola al tempo vigente per le modificazioni del contratto sociale, ossia dall’art. 2252 c.c. , che permetteva tale modifica solo con il consenso di tutti i soci.

Commento

(di Daniele Minussi)
Vige la regola dell'unanimità di cui all'art.2252 cod.civ. e non quella della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (ai sensi del I comma dell'art. 2500 ter cod.civ.) ai fini della trasformazione della società di persone (costituita prima del 2003) in società di capitali. E' questa la decisione della Corte di merito (cfr. per un precedente nello stesso senso, ord. Tribunale di Reggio Emilia, 13 gennaio 2006) che ha sancito l'irretroattività della novella, dunque inapplicabile alle compagini societarie costituite prima della Riforma del 2003. Nel caso di specie mentre uno dei soci di una società in nome collettivo stava morendo gli altri (fratelli del primo) non solo deliberavano a maggioranza la trasformazione della stessa in società a responsabilità limitata, ma mutavano anche i criteri di liquidazione della quota del socio receduto o defunto.

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