Trasferimento immobiliare in adempimento di accordo di separazione tra coniugi. Esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 21358 del 6 ottobre 2020)

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di trasferimento immobiliare effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione del III comma dell'art. 2901 cod.civ.. I presupposti dell’azione revocatoria, infatti, vanno valutati rispetto al negozio traslativo e non alla precedente intesa che funge solo da causa esterna della cessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che gli accordi assunti in sede di separazione (o divorzio) dai coniugi non possano essere utilizzati quale paravento o porto franco allo scopo di porre in essere trasferimenti immobiliari al riparo dall'azione revocatoria è invero ormai esito giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civile, sez. III 2019/9798). Mentre quest'ultima pronunzia si era focalizzata sulla natura gratuita dell'attribuzione, la sentenza in commento si sofferma sulla qualificazione del trasferimento immobiliare in chiave di atto dovuto. Tale qualità non costituisce una remora rispetto alla proponibilità dell'azione revocatoria in quanto l'atto traslativo possiede causa esterna e mutua la propria ragion d'essere dal accordo assunto dai coniugi stessi in costanza di esposizione debitoria. Va da sè come costoro non possano certo "fabbricarsi" una causa onerosa tale da precludere ai terzi di giovarsi dei rimedi a protezione dei propri diritti di credito, tra i quali spicca l'astio pauliana.

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