Trasferimento generazionale dell'impresa: esenzioni e agevolazioni fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 6799 del 21 marzo 2026)
Premesso che il tenore letterale dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 si riferisce in modo inequivoco anche ai trasferimenti effettuati al di fuori del c.d. “patto di famiglia” (artt. 768-bis ss. cod. civ.), come è stato chiarito anche dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008, la giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass. 28/02/2023, n. 6077; Cass. 17 marzo 2021, n. 7429; Cass. 28/02/2023, n. 6082) ha precisato che le condizioni per l’esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare “il controllo” della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Nell’ipotesi in cui una partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, venga frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente. Nella fattispecie, la divisione delle quote tra gli assegnatari, nella misura del 50% non permette singolarmente a nessuno di essi di esercitare il controllo societario, tanto è vero che l’art. 20 dello Statuto citato dal ricorrente esige per le decisioni che interessano la società l’unanimità dei voti, il che dimostra che il ricorrente non ha il controllo societario, dovendo necessariamente ottenere anche il voto favorevole dell’altro socio. La clausola statutaria esprime dunque, nella sostanza, un potere di veto che è cosa ben diversa dalla nozione di controllo codicisticamente intesa. L’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. cit. ha previsto, in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, il non assoggettamento al tributo a determinate condizioni (giustificate dalla necessità di garantire il passaggio generazionale dell’impresa) e, tra queste, la necessità che sia consentito il controllo societario di diritto ai sensi dell’art. 2539, comma 1, n. 1, c.c., condizione che deve sussistere al momento della stipula del patto di famiglia ovvero dell’apertura della successione, senza che sia consentito l’ampliamento dell’ambito di applicazione della norma, mediante l’accesso a pattuizioni accessorie ovvero, come nel caso in esame, alle regole statutarie della società, atteso che il regime di esenzione, quale deroga al regime impositivo, è di stretta interpretazione (v. in tema di trasferimenti in favore di collaterale di quote di società Cass. n. 31333 del 2019; Cass. n.6591/2021)