Trasferimento della proprietà di terreno edificabile in esito ad espropriazione. Circolazione autonoma dei diritti edificatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23130 del 12 novembre 2015)
Lo ius aedificandi trova fonte nel diritto di proprietà, del quale rappresenta una facoltà ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietà del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacità edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione).