Trascrivibilità nei registri dello stato civile del matrimonio celebrato all'estero fra persone dello stesso sesso. (Tribunale di Grosseto, 9 aprile 2014)

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero può essere trascritto nei Registri dello stato civile poiché: a), il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è contrario all'ordine pubblico;
b) nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio di cui alla sezione I del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dunque vale quanto precisato alla precedente lettera b);
d) è incontestato che il matrimonio celebrato all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo della celebrazione, come nel caso di specie;
e) è incontestato che il matrimonio in oggetto è produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato e non è contrario all'ordine pubblico.
La trascrizione avrà natura certificativa e di pubblicità di una situazione già avvenuta e non costitutiva secondo le regole generali in materia.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte di merito si appoggia (malamente) sul dictum della Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 24 giugno 2010 ricorso 30141/04) la quale da un lato ha posto l'attenzione sul diritto fondamentale di fondare una famiglia non riservato esclusivamente a coppie di sesso diverso, dall'altro tuttavia rimettendo alle leggi nazionali dei singoli Stati la scelta di consentire o meno il matrimonio. Il vero nodo della decisione è invero proprio questo: in assenza di un intervento del legislatore non pare possibile riformare per via giudiziaria (o tantomeno amministrativa) regole di diritto comunque esistenti, neppure facendo leva sul carattere meramente ricognitivo e non costitutivo di una trascrizione che prenda semplicemente atto di un matrimonio già compiutamente celebrato all'estero.
Cfr., in senso diametralmente opposto, Tribunale Milano, 2 luglio 2014.

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