Transazione semplice e transazione novativa: elementi differenziali. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 29717 del 11 novembre 2025)

La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l’estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell’assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l’interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l’accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti

Commento

(di Daniele Minussi)
La distinzione tra le due specie di transazione si impernia sulla compatibilità o meno dei precedenti vincoli giuridici rispetto all'assetto di interessi, raggiunto per il tramite dell'accordo transattivo. Nella transazione semplice, infatti, il rapporto rimane in vita, sia pure modificato nei suoi assetti preesistenti. Non così nella transazione novativa, che da vita ad un rapporto giuridico nuovo e diverso, che diventa l'unica fonte di disciplina dei rapporti tra le parti (così Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4811/99).

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