Transazione del condebitore solidale: rinuncia tacita al diritto di aderirvi. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 192 del 3 gennaio 2026)

In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri – ai sensi dell’art. 1304 cod.civ. – deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l’interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all’intenzione di transigere

Commento

(di Daniele Minussi)
La condotta del condebitore solidale consistente nel promuovere o resistere in giudizio è stata reputata quale contegno concludente in relazione alla rinunzia al diritto di aderire alla transazione già perfezionata dal condebitore solidale. Rmarrebbe da chiarire se, ai fini di far ritenere tale il comportamento del condebitore solidale, sia necessaria la prova della consapevolezza dell'intervenuto perfezionamento dell'accordo transattivo ovvero, invertendo il ragionamento, se l'agente possa dar conto, nonostante l'intrapresa o la prosecuzione della lite, della assenza della conoscenza del raggiungimento dell'intesa.

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