Transazione afferente ad obbligazione divisibile intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 30174 del 30/12/2011)

Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha concluso l'accordo, in caso contrario, il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.
Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La regola di cui all'art. 1304 cod.civ. prevederebbe esattamente il contrario rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite, dal momento che il principio di base sarebbe quello della estensibilità degli effetti della transazione, ancorché conclusa soltanto con uno soltanto dei condebitori in solido.
Nella fattispecie, tuttavia, trattavasi di obbligazione divisibile e di solidarietà dettata nell'esclusivo interesse del creditore, di tal che è stato possibile riconoscere la sussistenza di una volontà di costui al frazionamento del rapporto, isolando le sorti del debitore con il quale era intercorso l'accordo transattivo, inestensibile agli altri soggetti passivi.

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