Titoli di credito. E' sempre necessaria la levata del protesto ai fini del promovimento della azione causale? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9266 del 6 aprile 2021)

La levata del protesto è necessaria, per l’esercizio dell’azione causale, solo quando occorra conservare al debitore le azioni di regresso, con la conseguenza che l’indicata formalità può essere esclusa qualora l’azione causale sia proposta contro il prenditore del titolo di credito, il quale non ha alcuna azione di regresso, potendo solo esercitare l’azione diretta nei confronti dell’obbligato principale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può non condividere la portata della pronunzia della S.C. che ha escluso la necessità che fosse stato seguito il procedimento del protesto del titolo nell'ipotesi in cui l'azione conseguente al mancato pagamento del sottostante debito fosse stata promossa dal primo prenditore del titolo che avesse agito contro il debitore che ha formato il titolo in forza dell'azione causale. In tal caso infatti la cambiale non svolge la propria funzione tipica che consiste nel consentire la circolazione del credito (astrazione sostanziale), ma è la diretta manifestazione del rapporto originario dal quale scaturisce l'obbligazione pecuniaria, in forza della quale il creditore può agire in via diretta (e non già di regresso) nei confronti del soggetto obbligato,

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