Titolarità del lastrico solare, valenza delle risultanze di cui alle schede catastali e del regolamento contrattuale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1947 del 29 gennaio 2014)

Il regime probatorio rigoroso prescritto per l'azione di rivendicazione è soddisfatto dall'accertamento compiuto sulla base degli iniziali titoli di acquisto e dell'accertato (e non censurato) valore contrattuale del regolamento condominiale, sorto con la prima vendita appena successiva alla costruzione del fabbricato.
La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il proprietario che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di dare la prova di tale diritto. A tal fine, e necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono utilizzabili i dati catastali utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie il lastrico solare era stato accatastato quale pertinenza di un'unità immobiliare abitativa posta allo stesso livello e sita al terzo piano di un corpo di fabbrica adiacente. La Corte ha deciso sancendo il valore di semplice indizio del dati catastali e non già di prova della proprietà del bene, nella specie potendo detta prova essere rinvenuta nei titoli di acquisto delle singole unità immobiliari e nel regolamento contrattuale approvato nell'occasione dell'alienazione delle singole unità immobiliari costituenti il condominio.

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