Terreno già edificato: è configurabile la nullità dell'atto di trasferimento per lottizzazione abusiva? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18194 del 2 settembre 2020)

Le nullità contemplate dall'art. 18, commi 2 e 9, della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001), per l'ipotesi di lottizzazione abusiva, hanno ad oggetto il trasferimento di terreni o lotti di terreno e non si applicano al diverso caso di trasferimento tra vivi di un diritto reale su di un bene già edificato, rispetto al quale le nullità dell'atto traslativo vanno verificate alla luce delle prescrizioni contenute negli artt. 17 (oggi art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001) o 40 della l. n. 47 del 1985, avendo il legislatore predisposto un diverso sistema di accertamento e di contrasto all'abusivismo per le due ipotesi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Invero scontato l'esito interpretativo della Cassazione: la nullità che segue alla lottizzazione abusiva di cui all'odierno art. 30 DPR 2001/380 riguarda gli atti di trasferimento di terreni (per l'appunto abusivamente lottizzati) e non già di lotti sui quali insistano edificazioni già realizzate. Ovviamente questo non elimina la possibilità che si pervenga ad una pronunzia dichiarativa della più grave forma di invalidità nell'ipotesi in cui il fabbricato risulti abusivo. La fattispecie tuttavia sarà in tal caso disciplinata dall'art.46 del citato DPR e non già dalla norma impropriamente evocata.

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