Telegramma inviato al proponente dal mediatore: la comunicazione dell' accettazione della proposta di acquisto vale a perfezionare il contratto preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25923 del 9 dicembre 2014)

Secondo le previsioni dell'articolo 1326 c.c., il contratto può dirsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente. Ciò porta a ritenere che l'art. 1326, comma I, c.c. deroga in parte all'art. 1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l'accettazione, ove diretta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'enunciazione del perfezionamento del vincolo contrattuale per il tramite dell'accettazione inviata al proponente con telegramma di per sè non rappresenterebbe alcunchè di speciale. Nel caso di specie tuttavia mediante telegramma venne data dal mediatore la mera notizia dell'intervenuta accettazione della proposta da parte dell'oblato. Viene così sancita la non indispensabilità, ai fini del perfezionamento del vincolo preliminare, della trasmissione della accettazione in forma scritta al proponente.

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