Surrogazione legale: il rapporto che lega debitore a terzo intervenuto deve preesistere rispetto al debito e deve essere idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2962 del 7 febbraio 2013)

La surrogazione legale di cui al n. 3 dell’art. 1203 c.c. non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante decisione della S.C. in tema di surrogazione per legge.
Come è noto essa segnala un effetto, vale a dire quello della sostanziale acquisizione in favore del solvens del credito già in capo a colui che ebbe a ricevere da quest'ultimo il pagamento.
Essenziale per sancire tale acquisizione, che determinerebbe l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore originario, è (per quanto attiene l'ipotesi di cui al n.3 dell'art.1203 cod.civ.) l'individuazione del rapporto preesistente. Esso infatti potrebbe consistere in una delegazione passiva di pagamento (intercorrente tra il debitore principale ed il terzo adempiente) ovvero anche nell'esistenza di un debito solidale che venisse soddisfatto dal condebitore che poi si surrogasse, anche parzialmente, nei diritti del creditore. Va inoltre rammentato come non sia neppure da escludere che l'adempimento di terzo venga effettuato per spirito di liberalità, concretando una donazione indiretta.
Secondo la pronunzia qui in commento, nell'eventualità in cui non fosse chiara la titolazione dell'intervento del terzo, costui non potrebbe vantare l'effetto surrogatorio di cui al n.3 dell'art.1203 cod.civ. e, per l'effetto, agire in via di regresso contro il debitore.

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