Superficie del sottotetto e del seminterrato: deve essere computata ai fini della qualificazione dell'immobile "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 18206 del 16 settembre 2016)

In tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della Tariffa I, art. 1, nota II-bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile, complessivamente superiore a mq. 240, va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, che va determinata in quella che, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di una interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.
I locali non abitabili del sottotetto e del seminterrato possono contribuire a fare dell'immobile un'abitazione di lusso: il proprietario dell'appartamento che superi, con il computo di tali superfici, i 240 metri quadri perde l'agevolazione fiscale sulla prima casa.

Commento

(di Daniele Minussi)
I Giudici ribadiscono l'orientamento dominante secondo il quale sottotetto e seminterrato, anche se non abitabili, devono essere computati, quanto alla superficie, nell'ambito dell'abitazione. Pertanto se complessivamente si superano i 240 mq non spetta il trattamento agevolativo "prima casa".

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