Supercondominio di fatto: elementi di identificazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27998 del 21 ottobre 2025)

In tema di supercondominio, per poter configurare un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo II del titolo VII del libro terzo c.c., in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile – anche in base alla disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 1117 bis c.c. – l’esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi ex art. 1117 c.c., sulla quale si trovino cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo, invece, sufficiente la sola fruizione, da parte di entrambi, di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala per la descrizione del concetto di "supercondominialità di fatto", consistente in quella situazione in forza della quale possono essere applicate le regole previste dall'art. 1117 bis cod.civ. in luogo di quelle relative alla comunione ordinaria. A tal fine risulta necessario che sia accertata la fruizione da parte di entrambi i complessi condominiali di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà comune ad essi, non essendo sufficiente che tali impianti o servizi insistano sulla proprietà esclusiva facente capo ad uno soltanto degli edifici.

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