Sui rapporti fra azione di risoluzione e risarcimento del danno ed esercizio del recesso con ritenzione della caparra confirmatoria. (Cass. Civ., Sez. II, n. 20798 del 10 ottobre 2011)

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) e il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta a ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta a evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito, in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale, di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le decisione ha a che fare con il delicato tema della possibilità attribuita alla parte non inadempiente di un contratto, di scegliere, a fronte dell'inadempimento dell'altra parte, se recedere, trattenendo quanto ricevuto a titolo di caparra ovvero se optare nel senso della risoluzione del contratto per inadempimento e, conseguentemente, domandare il risarcimento del danno. Questa alternativa, in fondo, è tale da imporre una scelta che non appare reversibile: una volta scelta una strada non si torna indietro. La ratio, in un certo senso, è analoga a quella espressa dall'art.1453 cod.civ..

Aggiungi un commento