Successione necessaria del coniuge: uso dei mobili e abitazione della casa coniugale è disposizione aggiuntiva rispetto alla porzione legittima. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26741 del 13 novembre 2017)

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma II, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò significa che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.
Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum che del donatum, mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadito da parte della S.C. l'orientamento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 20703/ 2013, a propria volta ispirato a civile, SSUU 2013/4847) in forza del quale i diritti di cui all'art. 540 cod.civ. vengono ad incrementare la porzione riservata al coniuge, quali veri e propri prelevati ex lege. Essi pertanto gravano l'intero asse, comprese le quote ab intestato facenti capo agli eredi legittimi (negli stessi ricompreso il coniuge legatario ex lege).

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