Successione mortis causa del cittadino straniero. Beni immobili in Italia. Formazione di due distinte masse ereditarie. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 2867 del 5 febbraio 2021)

In tema di successione transazionale, per l'individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della l. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla l. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quid juris quando il de cuius, cittadino straniero residente all'estero, possedeva cespiti mobiliari all'estero e beni immobili in Italia lasciando erede la moglie italiana?
Nel caso sottoposto alla S.C., quest'ultima ha cassato la pronunzia dei giudici di merito che avevano reputato essere assoggettata alla legge inglese anche il titolo acquisitivo della sostanza immobiliare che si trovava in Italia. Trattavasi, nella specie, della vicenda successoria di un cittadino inglese il quale aveva disposto con testamento soltanto dei beni mobili in favore della moglie, cittadina italiana. La vigenza della "lex rei sitae" era stata dai giudici limitata soltanto alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto degli immobili. Ma la successione della coniuge è da ricondurre all'ambito successorio, cui segue l'applicazione dell'art. 46, l. n. 218 del 1995, non in quello dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come invece stabilito dal diritto anglosassone.
Possibile pertanto la coesistenza di due normative nazionali differenti che abbiano a disciplinare gli aspetti sostanziali del fenomeno successorio a causa di morte, dando così origine a due distinte successioni, ciascuna con le regole proprie.

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