Stipula di procura generale nella quale sia contemplato il perfezionamento di convenzioni matrimoniali: il notaio non è responsabile per violazione dell’art. 28 L.N.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9425 dell’8 maggio 2015)

Con riferimento agli addebiti contestati in sede disciplinare al notaio, riguardanti la violazione dell'art. 28 della L.N. per aver ricevuto due procure generali aventi ad oggetto il conferimento al rappresentante della facoltà di stipulare convenzioni matrimoniali, tra le quali anche la costituzione di fondi patrimoniali, si pone il problema di verificare se in ordine all’ ammissibilità o meno della rappresentanza nella stipula di tali convenzioni si sia formato in dottrina ed in giurisprudenza un orientamento consolidato in uno o nell'altro senso, posto che solo nell'ipotesi affermativa sussiste per il notaio il divieto di cui all'art. 28 menzionato; invero l'avverbio "espressamente” che in tale disposizione qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge', deve intendersi come "inequivocamente”; pertanto tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, comma I, c.c., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale.
Orbene, nell'assenza di pronunce "ex professo" di questa Corte al riguardo, e di mancanza quindi di un orientamento della giurisprudenza di legittimità valutabile ai suddetti fini, si segnalano invece numerosi contributi dottrinali in tale materia.
Indubbiamente sussiste un indirizzo della dottrina che, sulla base della natura personale delle convenzioni matrimoniali in quanto finalizzate alla realizzazione dei fini inerenti allo "status" matrimoniale, esclude la legittimità del conferimento di una procura avente ad oggetto la facoltà di stipulare dette convenzioni. Nondimeno si è pure affermato un diverso orientamento dottrinario in senso contrario che valorizza il profilo patrimoniale di tali convenzioni, che quindi ritiene che il potere di rappresentanza conferito con la procura ha ad oggetto diritti di natura patrimoniale, e che le convenzioni matrimoniali non incidono direttamente sullo “status” personale dei coniugi. È evidente che in questa sede non spetta a questa Corte prendere posizione per l'uno o per l'altro di tali orientamenti, ma prendere atto di tale contrasto e quindi della mancanza di un indirizzo consolidato nell'uno o nell'altro senso ai fini della valutazione della configurabilità o meno della infrazione disciplinare addebitata al notaio.
Tali considerazioni inducono a non condividere il diverso assunto della Corte territoriale, che ha concluso per la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'attuale ricorrente sulla base del proprio convincimento personale, invero irrilevante ai fini del decidere, e sul generico rilievo che non sussisterebbe un reale contrasto tra i due sopra enunciati indirizzi dottrinari, concordi nel ritenere l'inammissibilità di una procura avente ad oggetto la stipulazione di una convenzione í matrimoniale, senza peraltro addurre specifici elementi di riscontro in proposito.
L'evidenziato contrasto in dottrina in ordine alla ammissibilità o meno del rilascio di una procura avente ad oggetto la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali comporta l'erroneità dell'ulteriore assunto del giudice di appello in ordine alla manifesta contrarietà all'ordine pubblico delle due procure generali ricevute dal notaio, posto che la sussistenza di un indirizzo della dottrina che ritiene l'ammissibilità di una siffatta procura esclude in radice una tale evenienza, considerato l'ordine pubblico come il complesso dei principi e dei valori che informano l'organizzazione politica dello Stato, e che sono immanenti nell'ordinamento giuridico vigente nello Stato in una determinata fase storica.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' possibile conferire poteri rappresentativi per poter stipulare convenzioni matrimoniali nell'ambito di una procura generale? Non è ben chiaro se la risposta sia negativa, come parte della dottrina sostiene, oppure no, come pure altri sostengono. In ogni caso non sussistono precedenti giurisprudenziali, onde neppure può dirsi sussistente quella situazione giuridica che costituisce la base per la violazione dell'art.28 della legge notarile, vale a dire la espressa contrarietà dell'atto alla proibizione portata da una norma giuridica avente forza di legge. La S.C. non entra dunque nel merito della questione (se cioè sia legittimo o meno il conferimento di poteri rappresentativi in subiecta materia), limitandosi a porsi dal punto di vista prognostico: il notaio non ha ricevuto un atto manifestamente contrario a legge.

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