Stipula di mutuo ipotecariamente garantito su immobile, susseguente conferimento in società con contestuale accollo: abuso del diritto. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3533 del 14 febbraio 2018)

Sono vietate ed inopponibili all'Erario le operazioni che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, sono idonee a procurare un vantaggio fiscale e non possono spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.
Pertanto, il collegamento negoziale fra il contratto di mutuo garantito da ipoteca su determinati immobili ed il conferimento di essi, dopo pochi giorni, da parte dei proprietari, mutuatari e soci, nella società, con contestuale accollo a quest’ultima del debito garantito, è illegittimo in quanto procura a questa il vantaggio fiscale di una riduzione dell’imposta di registro, pagata non sul valore immobiliare, ma sul valore immobiliare al netto della passività accollata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Conferire un immobile in una società ha un costo fiscale. Se sul fabbricato insiste un'ipoteca a garanzia di un mutuo, le imposte relative all'atto di conferimento sono inferiori, nella misura in cui viene decrementato il valore netto del bene trasferito all'ente, sia pure accompagnato dall'accollo del relativo debito bancario. Nel caso di specie i proprietari di un immobile, a distanza di pochi giorni dalla stipula di un mutuo ipotecario, lo avevano conferito in una società della quale erano soci, così realizzando un cospicuo risparmio fiscale conseguente all'abbattimento dell'imponibile (applicandosi l'imposta sul valore netto di conferimento). L'operazione è stata tuttavia reputata di chiara marca elusiva, non rinvenendo nessuna ulteriore giustificazione se non quella di realizzare il predetto risparmio fiscale.

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