Stepchild adoption: trascrivibilità nei Registri dello stato civile. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14007 del 31 maggio 2018)

In tema di c.d. "stepchild adoption", nel rispetto dell'interesse preminente del minore, il sindaco non può rifiutare di trascrivere nei registri degli atti di nascita la "stepchild adoption" concessa all'estero a una coppia omosessuale, regolarmente sposata in base alla legge del Paese di origine, atteso che, nella normativa comunitaria è escluso il riconoscimento delle decisioni emesse da uno Stato membro, se automatico, nei soli casi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico, che, comunque, deve sempre essere valutata alla luce del singolo caso concreto.
Il concetto di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, è stato da tempo identificato nel "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far rifermento alla Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE". Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benché imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia in tema di "adozione del figliastro" (l'Italian sounding dell'espressione è certamente meno fascinosa dell'equivalente anglofono). Due donne francesi si uniscono in PACS in Francia. Ciascuna delle due procede adottando il figlio generato dall'altra con procreazione assistita. Ciò premesso, si tratta di procedere trascrivendo all'anagrafe italiana (le due donne si trovano in Italia per motivi di lavoro) la pronunzia transalpina che ha sancito le predette adozioni. Questo il caso pratico. Quid juris? Le richieste di adozione sono state respinte dall'Ufficiale dello stato civile; successivamente la Corte d'Appello di Napoli, in riforma rispetto al provvedimento di prime cure, ha ordinato al predetto ufficio di procedere con la trascrizione. Avverso tale provvedimento il Sindaco aveva proposto ricorso per Cassazione. La S.C. sul punto ha rilevato come l'art.24 della convenzione dell'Aja del 1993 in materia di protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stabilisce che il riconoscimento dell'adozione può essere ricusato da uno stato soltanto ove sia manifestamente contrario all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse supremo del minore. Tale manifesta contrarietà all'ordine pubblico non è stata ravvisata. Confermata dunque la trascrivibilità.

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