"Spiare" le mails dell'ex convivente è reato. Si applica l'art. 616 o l'art.617 cp.? (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 12603 del 15 marzo 2017)

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza di cui all’art. 616 c.p. e non la fattispecie prevista dall'art. 617, I comma, c.p., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art.616 c.p. punisce chi prende cognizione di corrispondenza chiusa a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae... ovvero in tutto o in parte la distrugge, sopprime o, senza giusta causa, ne rivela il contenuto. L'art. 617 c.p. invece punisce chi, oltre a prendere cognizione di tale corrispondenza, interrompe o impedisce illecitamente le comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche...
Ciò premesso, l'area comune tra le due disposizioni è costituita dalla condotta dell'agente che prende cognizione della corrispondenza o delle altrui comunicazioni. Tuttavia l'ambito operativo di esse è diverso: la "comunicazione" di cui al'art. 617 c.p. assume il riferimento specifico al profilo dinamico di essa, vale a dire alla trasmissione del contenuto informativo. Le espressioni di cui all'art. 616 c.p. invece attengono al profilo statico della comunicazione, cioè al contenuto informativo già comunicato o rappresentato su supporto materiale. Appunto a tale ambito concettuale deve essere ricondotto il comportamento illecito dell'agente, che si era limitato a prendere cognizione di una corrispondenza intercorsa via mail e memorizzata.

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