Spese condominiali non pagate: rapporto fra art. 63 disp. att. c.c. e art. 1104 cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2979 del 27 febbraio 2012)

In materia condominiale, la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 delle disp. att. c.c. e non già l’art. 1104 del c.c., atteso che, giusta il disposto dell’art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto, il citato art. 63, specificamente lo regolano.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia con la quale viene messo a fuoco il diverso regime giuridico della responsabilità per le spese pregresse facente capo al condominio ed alla mera comunione.
Mentre per quest'ultima l'art.1104 cod.civ. non contempla limitazioni cronologiche alla responsabilità per le spese relative alla gestione, l'art.63 disp. att. cod.civ. prevede invece un limite nell'esercizio in corso ed in quello precedente.

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