Spese condominiali, rifacimento della facciata e dei balconi di proprietà individuale: a chi competono le spese di rifacimento? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21343 del 9 ottobre 2014)

Il rifacimento di balconi che rientrino nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono non può addebitarsi al condominio: ne consegue la delibera dell’assemblea condominiale con il relativo riparto degli esborsi sui lavori alla facciata dell’edificio non può che ritenersi nulla parte in cui stabilisce la natura condominiale e il relativo carico delle spese di opere individuali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia invero non fa altro se non esplicitare un principio cardine in tema di spese condominiali. Soltanto queste e non certamente le spese che abbiano a che fare con le proprietà individuali dei singoli condomini sono addebitabili al condominio e ripartibili in base alle apposite tabelle. Quelle invece che siano fatte per la manutenzione di parti da considerarsi di proprietà del singolo condomino a costui devono essere imputate e non possono essere poste a carico del condominio. Tale principio, se condivisibile in via di principio, nella specie deve essere tuttavia ambientato in riferimento ad una deliberazione assunta all'unanimità, in relazione alla quale uno dei condomini, che pure aveva assunto parte alla votazione esprimendosi favorevolmente, successivamente aveva impugnato, in quanto affetta da nullità, la deliberazione. Insomma: è consentito venire contra factum proprium, a riprova che la coerenza è sempre premiata.

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