Somme "prestate" nell'ambito di rapporti familiari e diritto alla restituzione: onere della prova relativamente al titolo dell'erogazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17050 del 28 luglio 2014)
La parte che chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo è tenuta a provare rigorosamente il titolo della consegna solo ove ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto, senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, così da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. Inoltre, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza, il rigetto della domanda di restituzione proposta dal solvens per mancanza di prova va argomentato con una certa cautela, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.