Solo chi è affittuario dell’azienda facente capo ad imprenditore ammesso ad una procedura concorsuale vanta il diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda ex art.3 comma IV l.223/1991. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7753 del 16 aprile 2015)

In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla l. 223/1991, art. 3, comma IV, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Correttamente esclusa la sussistenza dell'ipotesi di prelazione legale (che avrebbe conferito la possibilità di essere preferita rispetto agli altri offerenti) in relazione alla cessione dell'azienda operata nell'ambito della procedura concorsuale dell'impresa affittante quando non possa più dirsi sussistente il rapporto contrattuale d'affitto, ormai cessato. Nel caso di specie il precedente affittuario era rimasto nella detenzione del ramo d'azienda già facente capo alla società assoggettata a concordato preventivo sine titulo, ciò che comunque rende inapplicabile la norma speciale di cui al IV comma dell'art.3 della legge 223/1991.

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