Solo chi è affittuario dell’azienda facente capo ad imprenditore ammesso ad una procedura concorsuale vanta il diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda ex art.3 comma IV l.223/1991. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7753 del 16 aprile 2015)
In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla l. 223/1991, art. 3, comma IV, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto.