Solidarietà passiva tra i comproprietari di un immobile per le obbligazioni sorte verso il condominio. (Cass. Civ., Sez. II, n. 21907 del 13 ottobre 2011)

I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (nella fattispecie, attraverso due distinti testamenti). Trattandosi di un principio informatore della materia, il giudice di pace è tenuto al rispetto di esso, anche quando decide secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma II, c.p.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Il principio della solidarietà riguarda le obbligazioni afferenti alla singola unità immobiliare in condominio che risultasse appartenere a più contitolari (sulla quale pertanto fosse instaurata una comunione). Il principio della parziarietà, al contrario, riguarda le spese condominiali, le quali dunque non potrebbero essere pretese dal creditore (del condominio) per intero nei confronti del singolo condomino (ovvero dei contitolari della singola unità immobiliare), dovendo piuttosto essere richieste pro quota ai titolari di ciascuna unità immobiliare.

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