Soggetto prodigo: nomina di amministratore di sostegno (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 36176 del 28 dicembre 2023)

L’amministrazione di sostegno può pronunciarsi nell’interesse del beneficiario anche in presenza dei presupposti di interdizione ed inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizza da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, ad esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi nel loro insieme.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in commento più che segnalarsi per la messa a fuoco della riferibilità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno sia al campo della potenziale interdizione, sia di quello della inabilitazione, viene a porre sotto la lente di ingrandimento il tema della prodigalità. Sarebbe prodigo anche colui che, pur del tutto lucido e consapevole, essendo pertanto perfettamente capace di scegliere il proprio stile di vita, si dedicherebbe a spese futili, frivole, vane, ostentando sprezzo per chi lavora per vivere nel lusso. Quello che deve precisarsi, tuttavia, è che una siffatta valutazione non può andare disgiunta da quella della congruenza delle spese rispetto alle proprie condizioni economiche. Diversamente si tratterebbe di giudizi attinenti alla sfera morale e valoriale che non potrebbero vedere esprimere una valutazione giudiziale volta a contenere una condotta umana altrimenti libera. D'altronde è appena il caso di osservare come l'art. 415 cod.civ. contempla l'inabilitazione per coloro che, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, espongano sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici.

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