Società di persone. Finalità della regola della responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali: protezione dei creditori sociali, non della società. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 6293 del 19 marzo 2014)

Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, .c.c., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una volta che la società avesse provveduto a pagare le proprie passività non potrebbe rivalersi sui singoli soci sulla scorta del principio in base al quale essi sono solidalmente responsabili dei debiti sociali. Il debito infatti fa pur sempre capo all'ente sociale e la solidarietà passiva è posta nell'interesse ed a protezione dei creditori sociali.

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