Società di capitali. Non indispensabilità di una formale accettazione della carica di amministratore (Tribunale di Napoli, 14 settembre 2011)

Il comma III dell’art. 2476, nel riconoscere a ciascun socio il diritto di chiedere che sia adottato, in caso di gravi irregolarità, il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori non può ritenersi sostitutivo della potestà di revoca della collettività dei soci. Deve escludersi, infatti, che il silenzio del legislatore possa interpretarsi come assoluta irrevocabilità volontaria degli amministratori. Il potere dei soci in assemblea di revocare gli amministratori deriva dalle norme sul mandato a cui il rapporto di amministrazione può essere ricondotto.
La tempestiva spedizione dell’avviso di convocazione stabilisce una presunzione iuris et de iure di conoscenza da parte del socio degli argomenti che saranno discussi dall’assemblea.
Essendo l’atto unilaterale di nomina in potere esclusivo della assemblea, per la valida instaurazione del rapporto organico di amministrazione fra la società e l’amministratore non è sufficiente la sola deliberazione di nomina, ma occorre anche la relativa accettazione, quale ulteriore atto unilaterale. L’accettazione si può realizzare mediante qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà di assumere la carica, ovvero può desumersi da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono i principi rilevanti che si desumono dalla pronunzia:
a) la non indispensabilità di un formale atto di accettazione della carica da parte dell'amministratore nominato. Basta che costui abbia posto in essere condotte incompatibili con l'intento di non rifiutarla.
b) la salvaguardia del potere di revoca dell'amministratore da parte dei soci tutti, che si aggiunge ed è indipendente rispetto al diritto di ciascun socio di domandare la revoca cautelare.

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