Società di capitali. non equiparabilità del recesso del socio alla cessione della propria quota (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28717 del 4 ottobre 2022)

La non assimilabilità del recesso del socio di società a responsabilità limitata alla cessione per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale di tale tipo di società è da confermare anche alla luce della vigente disciplina, derivata dalla riforma del 2003. Nel caso di recesso del socio (art. 2473 cod.civ.) il rapporto derivante dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (art. I comma, secondo periodo art. 2473 cod.civ.) è solo fra società e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volontà alla società rivolta. Nel caso di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata (art. 2469 cod.civ.), il relativo contratto, cui la società è estranea, è valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi (art. 2470 cod.civ.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'esito ermeneutico alla quale è pervenuta la S.C. in tema di distinzione tra recesso e cessione di quote in riferimento a società di capitali. Mentre il primo atto negoziale rinviene il proprio antecedente nelle previsioni di legge o statutarie, il secondo (la cessione di quote) è direttamente promanante dall'autonomia negoziale delle parti. Dal punto di vista patrimoniale, inoltre, mentre il recesso non può che coinvolgere le casse sociali (essendo queste onerate del peso relativo alla liquidazione della quota del recedente), la cessione di quote si sostanzia in un negozio oneroso nel cui ambito il cessionario corrisponde il corrispettivo nelle mani del cedente. Si aggiunga un'ultima notazione quanto a struttura soggettiva: atto unilaterale il recesso, contratto necessariamente bilaterale la cessione di quote.

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