Società per azioni. Sistema dualistico. Validità della clausola simul stabunt, simulazione cadent. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14268 del 28 maggio 2025)

In tema di sostituzione degli amministratori, l’art. 2386, comma 4, cod.civ. riconosce la validità della clausola “simul stabunt simul cadent”, in quanto diretta a garantire il mantenimento inalterato di una determinata composizione dell’organo collegiale per tutto l’arco del mandato, nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti, con l’unico limite derivante dalla necessità di rispettare i doveri di buona fede, di lealtà e di correttezza che regolano i rapporti all’interno della società, non potendosi ritenere lecito un utilizzo della stessa preordinato all’estromissione di amministratori non graditi; ne consegue che, non essendo le riferite finalità estranee al funzionamento e all’operatività delle società per azioni basate sul sistema dualistico, l’adozione di una siffatta clausola è legittima anche in tali società, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando la assenza di un puntuale richiamo all’art. 2386, comma 3, cod.civ. nell’ambito della specifica disciplina a queste società dedicata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, il sistema dualistico è un modello di governance societaria in base al quale le funzioni di gestione e di controllo sono ripartite tra due organi distinti. Il Consiglio di Gestione svolge la funzione amministrativa. Il Consiglio di Sorveglianza svolge quella di vigilanza, provvedendo parimenti alla nomina ed alla revoca dei componenti dell'organo amministrativo. L'assemblea dei soci provvede unicamente alla elezione del Consiglio di Sorveglianza, conseguendo così l'obiettivo di separare nettamente la proprietà dalla funzione gestoria. Ciò premesso, la pronunzia in esame ha valutato positivamente, non contrastando con alcuna norma di carattere imperativo, la compatibilità rispetto a tale sistema della clausola simul stabunt simul cadent, in forza della quale il venir meno di uno dei componenti dell'organo amministrativo viene a determinare la caducazione di tutti i suoi membri, cui segue la necessità di provvedere al rinnovo dell'intero organo.

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