Società irregolare e regime di responsabilità dei soci. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7 novembre 2024)

Nella società irregolare, ossia non iscritta nel registro delle imprese, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Qualsiasi patto interno che limiti la responsabilità di uno o più soci non è opponibile ai terzi, conformemente a quanto disposto dall’art. 2297 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'irregolarità della società dipende dalla mancanza di esecuzione della formalità pubblicitaria consistente nell'iscrizione presso il registro delle imprese. Essa non va confusa con la qualificazione della società come "di fatto", la quale invece dipende dall'assenza di formalismo nella fase costitutiva della società, la quale nasce in esito ad un contegno fattuale, non contrassegnato da un perfezionamento che discenda da un contratto. Ciò premesso, la conseguenza dell'irregolarità è non soltanto la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, ma anche la inefficacia di qualsiasi pattuizione interna tra i soci avente ad oggetto la limitazione di tale responsabilità. Al riguardo va osservato come in materia di società semplice tale pattuizione possiede efficacia esterna, essendo opponibile anche ai creditori, mentre in materia di società in nome collettivo, gli effetti sono meramente interni (art. cod.civ.).
Considerando tuttavia che in materia di società in nome collettivo tale patto non sortisce alcuna rilevanza esterna, quali sarebbero le conseguenze della mancata esecuzione della iscrizione in parola? Va qui rammentata la regola del beneficio di escussione di cui all'art. 2304 cod. civ.. Nella società in nome collettivo regolare infatti i creditori sociali, anche quando la società fosse in liquidazione, non potrebbero pretendere il pagamento dai singoli soci, se non in esito all'escussione del patrimonio sociale. Se invece la società fosse irregolare, troverebbe applicazione la diversa regola di cui all'art. 2268 cod. civ.. Il socio compulsato dal creditore sociale dovrebbe pertanto indicare i beni sui quali costui possa agevolmente soddisfare il proprio diritto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1701/70 che si riferisce tuttavia alla società di fatto).

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