Società in accomandita semplice. Riconoscimento del debito e divieto di immistione. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 8048 del 26 marzo 2025)

In materia di società in accomandita semplice, il socio accomandante assume la Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod.civ., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o rilevante sull'amministrazione della stessa. Non costituisce ingerenza nell'amministrazione, comportante l'assunzione di Responsabilità illimitata, il riconoscimento di un debito della società o l'impegno a ripianare le perdite di questa, quando tali atti non implicano una scelta propria del titolare della impresa

Commento

(di Daniele Minussi)
Il mero riconoscimento del debito non integra atto di immistione. Questa è la conclusione alla quale è pervenuta la S.C. in relazione alla condotta di un accomandante il quale aveva assunto anche l'impegno a ripagare la passività. Tali condotte infatti non sono apparse frutto di una scelta gestionale comportante l'esercizio di un comportamento riconducibile alla funzione di amministrazione. Nel senso che il rilascio di fideiussione omnibus non violi parimenti il divieto in esame, si veda Cass. Civ., Sez. I, 13468/10.

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