Società estinta e riscossione del debito tributario: sopravvivenza della passività ai sensi dell’art. 28, comma IV, D.lgs. n. 175/2014. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 23029 del 2 ottobre 2017)

L'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate.
Il D.lgs. n. 175/2014, art. 28, comma IV, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma II — operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.
In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La legge... non è eguale per tutti. Ribadita infatti la natura sostanziale e novativa della disposizione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 (onde non se ne può fare applicazione retroattiva, in relazione ai casi in cui la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese sia pervenuta prima del giorno 14 dicembre 2014), se ne riferisce dell'effetto peculiare: a differenza di ciò che capita per ogni diverso creditore, l'AE può riscuotere i debiti nei confronti della società (anche se formalmente estinta e cancellata) per ulteriori cinque anni a far tempo dalla data di presentazione della richiesta di cancellazione. La notifica dell'avviso di accertamento può dunque intervenire entro tale termine, avendo quale "bersaglio" direttamente la società.

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