Società di persone. Azione del socio contro l'amministratore conseguente al depauperamento del patrimonio sociale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 11223 del 28 aprile 2021)

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod.civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.
L’azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l’azione concessa all’ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’inadempimento dei doveri statutari o legali, dovendosi osservare che la natura extracontrattuale e individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 cod.civ. ed in applicazione analogica dell’art. 2395 cod.civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Veniva in considerazione l'azione di risarcimento dei danni promossa dai soci di una società in accomandita semplice in relazione alla mancata distribuzione degli utili dovuta alla incapienza dell'attivo, provocata dall'asserita mala gestio del socio accomandatario. Si tratta cioè di un pregiudizio scaturente in via indiretta rispetto all'attività dell'amministratore, attività che invece si poteva ben definire come incidente in prima battuta sul patrimonio della società e, solo in via riflessa sul diritto dei soci a percepire gli utili. Per tale motivo la S.C. ha reputato che la Corte di merito avesse correttamente fatto applicazione dell'art. 2395 cod.civ., così come interpretato dalla giurisprudenza e ritenuto analogicamente estensibile anche alle società di persone. Anche in tale ambito, accanto all'azione di responsabilità spettante alla società, disciplinata dall'art. 2260 cod.civ. (corrispondente a quella ben più dettagliatamente contemplata dagli artt. 2392 e 2393 cod.civ. per la società di capitali) occorreva infatti ipotizzare l'operatività dell'azione individuale del socio (o del terzo) direttamente danneggiato da atto colposo o doloso dell'amministratore, in applicazione analogica dell'art. 2395 cod.civ. anche nel campo delle società personali. Nel caso di specie, tuttavia, non potevano dirsi sussistenti gli elementi per far ricorso al rimedio in parola: tanto la mancata percezione degli utili, quanto la diminuzione del valore della partecipazione infatti ben possono essere considerati come danni indiretti: mentre direttamente danneggiata poteva piuttosto dirsi la società.

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