Società di capitali. Diritto di recesso del socio dissenziente. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 30133 del 14 novembre 2025)
In tema di società di capitali, la previsione sul diritto di recesso dei soci di cui all’attuale testo dell’art. 2437, comma 1, c.c. deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la deliberazione assembleare costituisce un avvenimento in sé, verificatosi in un preciso momento storico, sia a quella in cui essa rappresenta l’ultimo atto di un’operazione più complessa, composta da fatti o avvenimenti succedutisi nel tempo e tra loro collegati, in cui ognuno si pone come necessario antecedente di quello successivo, fino alla deliberazione finale il cui oggetto sia l’esito, conosciuto ab origine dai soci, di tale complessa operazione, con la differenza che, nella prima ipotesi, il diritto di recesso spetta ai soci assenti all’assemblea e a quelli presenti ma dissenzienti o astenuti, mentre, nel secondo caso, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti o degli avvenimenti collegati suddetti preclude il sorgere del diritto di recesso in suo favore