Simulazione relativa: prova del prezzo reale asseritamente diverso da quello manifestato in atto avente forma scritta ad substantiam. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3234 del 18 febbraio 2015)

La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Principio invero banale quello portato dalla pronunzia in esame, del tutto conforme a Cass. SSUU 7246/2007.
Sennonchè le Sezioni Unite erano intervenute sulla materia per prevenire l'affermazione di un originale orientamento in base al quale la clausola portante il prezzo nella vendita avrebbe posseduto natura meramente integrativa. Per tale via si era sostenuto che la divergenza tra indicazione in atto ed eventuale difforme reale intento delle parti avrebbe potuto anche essere provata inter partes per testimoni (Cass. Civ., 3857/96 ; Cass. Civ. Sez. III, 10009/03).
Ciò avrebbe comportato l'insorgenza di cerebrine disquisizioni sulla natura strutturale o meno di ciascuna delle clausole di un contratto, quand'anche connotato da formalismo ad substantiam. La negazione di fatto dei principi di cui agli artt. 2722 e 1417 cod. civ. ne sarebbe stata la logica conseguenza.
Il prezzo, invero, costituisce un elemento essenziale della vendita.

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