Simulazione: natura giuridica della controdichiarazione. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 239 del 7 gennaio 2025)

In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa redatta

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in luce la natura giuridica della c.d. controdichiarazione, da non confondersi con l'accordo simulatorio (che ne costituisce il presupposto sostanziale). Essa infatti non consiste in un atto negoziale, avendo piuttosto a che fare con l'aspetto probatorio del fenomeno della simulazione. Con la controdichiarazione infatti i soggetti coinvolti nella fattispecie danno atto della reale portata del loro accordo, manifestando nei rapporti interni i caratteri di esso. Come tale, la controdichiarazione può non essere coeva rispetto alla stipulazione dell'atto simulato e neppure promanare da tutti coloro che ne presero parte. Giova, a tal proposito, sottolineare la discrasia tra la consistenza soggettiva dell'atto simulato e quella dell'accordo simulatorio. Si pensi come da un lato nell'ipotesi di interposizione fittizia vengono ordinariamente in esame due parti quanto all'atto simulato, mentre l'accordo simulatorio ne coinvolge quantomeno tre. In tal caso la controdichiarazione, volta a dar conto di tale accordo, solitamente coinvolgerà tali parti, anche se non si può escludere che sia posta in essere dal solo contraente rimasto occulto. Per converso si pensi alla simulazione della quietanza, che è un atto unilaterale. Qui l'accordo simulatorio non potrebbe non coinvolgere entrambe le parti del rapporto obbligatorio (il creditore e il debitore), mentre la controdichiarazione potrebbe provenire anche semplicemente dal debitore, che abbia a dichiarare come, nonostante il ricevimento della quietanza, egli In realtà non abbia provveduto al pagamento.

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