Servitù negative: dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3857 del 26 febbraio 2016)

Il termine di prescrizione delle servitù negative e di quelle continue, accomunate dalla peculiarità per cui il loro esercizio non implica lo svolgimento di alcuna specifica attività da parte del relativo titolare, decorre dal giorno in cui è stato compiuto un fatto impeditivo dell'esercizio del diritto medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non può non condividersi l'assunto della S.C.: soltanto la verificazione di un fatto ostativo rispetto all'esercizio della servitù (che nell'ipotesi di quella negativa si estrinseca semplicemente con la protrazione di una situazione corrispondente ad un non facere, mentre in quella continua con il mantenimento di una condizione fattuale costante, quale ad esempio il fluire dell'acqua in una conduttura) può dar luogo a quel "non esercizio" che da il via alla prescrizione.

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