Servitù irregolare e natura temporanea delle condotte obbligatorie in capo al soggetto titolare del fondo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25195 del 17 settembre 2021)

La cosiddetta servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro complesso, un "numerus clausus" e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario perpetuo - comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, siccome avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore di un soggetto e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto incompatibile con la previsione di un obbligo di natura permanente a carico della parte che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo che ne deriva.

Commento

(di Daniele Minussi)
La predialità è l'elemento essenziale del diritto reale di servitù, qualificato dal fondamentale carattere della opponibilità (o inerenza passiva, o diritto di seguito). Le c.d. "servitù irregolari" altro non sono se non rapporti obbligatori che vedono nella titolarità del bene da parte del soggetto obbligato una modalità di individuazione dello stessa, potendo essere qualificate come propter rem. Questa è la conclusione alla quale si perviene considerando la pronunzia in esame, che mette a fuoco anche il carattere non perpetuo del rapporto che scaturisce da una situazione soggettiva come quella descritta.

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